Paolo Rastelli

Non conta la sede dell’agente della riscossione: analogo discorso varrebbe anche se si trattasse di una società concessionaria locale diversa da Equitalia.

Non è possibile pignorare lo stipendio per i 2/5 in relazione a debiti di natura esattoriale: il suo datore di lavoro dovrà semplicemente rispondere alla nuova richiesta di pignoramento presso terzi notificando al richiedente che è già in corso sullo stipendio del debitore un pignoramento originato da crediti di natura esattoriale, cosa di cui, peraltro, la stessa Equitalia dovrebbe (deve) essere al corrente.

Altrimenti potrà ricorrere al giudice delle esecuzioni presso il Tribunale territorialmente competente ed Equitalia verrà sicuramente condannata anche a rifondere le spese del procedimento di opposizione al pignoramento.

Tuttavia, quasi sicuramente, si tratta di un equivoco: Equitalia avrà semplicemente inoltrato al suo datore di lavoro la richiesta di procedere, appena estinto il primo debito relativo al pignoramento in corso, con il prelievo di un quinto dello stipendio per adempiere alla nuova azione esecutiva.


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