Patrizio Oliva

In materia di imposta sul reddito, l’articolo 25 del DPR numero 602/1973 prevede che la cartella esattoriale emessa da Equitalia e relativa alle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Può darsi che l’avviso di accertamento le sia stato correttamente notificato per compiuta giacenza negli anni passati e che Equitalia le abbia inviato un avviso di intimazione (sollecito) per una cartella di pagamento anch’essa correttamente notificata per compiuta giacenza (assenza temporanea del destinatario) negli anni scorsi.

Per chiarire i termini della questione e valutare l’opportunità di eccepire, in via amministrativa o giudiziale, l’intervenuta decadenza della pretesa, non c’è altro da fare, purtroppo, che chiedere ad Agenzia delle Entrate ed Equitalia l’esibizione delle relate di notifica degli atti a lei destinati.


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