Giovanni Napoletano

Il responsabile della caldaia, ovvero chi occupa l’immobile dove l’impianto è ubicato, ha l’obbligo di mantenere in esercizio il dispositivo termico e provvedere affinche’ siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo quanto prevede la legge. Qualora ciò non avvenisse sono applicabili sanzioni amministrative variabili da 500 fino a 3 mila euro.

La legge consente inoltre alle imprese di distribuzione del gas di sospendere la fornitura su richiesta dell’ente locale (Comune) nei casi in cui l’impianto risulti non conforme alle norme oppure qualora il responsabile dello stesso (proprietario, inquilino, etc.) si rifiuti ripetutamente di consentire i controlli.

Tanto premesso, va tuttavia aggiunto che i controlli in parola sono comunque indipendenti dalle eventuali richieste di distacco, subentro o voltura dei servizi di fornitura di gas.


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