Loredana Pavolini

Per quanto attiene l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato, o ai figli, a meno che non sia già in corso un’azione esecutiva presso il datore di lavoro, l’aliquota di pignorabilità andrà calcolata sullo stipendio al lordo dell’importo dovuto per il mantenimento.

Per quanto riguarda, invece, gli assegni familiari, la legge, con l’articolo 22 del DPR 797/1955, stabilisce che gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti. Quindi, l’aliquota di pignorabilità andrà calcolata sullo stipendio al netto degli oneri contributivi e fiscali nonché degli assegni familiari.


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