Lilla De Angelis

Con la recente sentenza 4751/2016 i giudici di Piazza Cavour hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale l’inefficacia dell’ipoteca, per decorso del termine ventennale verificatosi nel corso del processo esecutivo, fa decadere l’intero processo esecutivo, compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per il creditore di rinnovare tardivamente l’ipoteca.

Secondo gli Ermellini, inoltre, spetta al giudice dell’esecuzione rilevare d’ufficio la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e, di conseguenza, dichiarare l’improseguibilità del processo esecutivo.

Si tratta, in pratica di un revirement rispetto alla sentenza della Suprema Corte 2610/2014, in base alla quale l’inefficacia dell’ipoteca, per decorso del termine ventennale verificatosi nel corso del processo esecutivo, aveva l’unico effetto di privare il creditore procedente della prelazione sul ricavato dalla vendita all’asta. Secondo la ormai superata giurisprudenza, l’estinzione dell’efficacia dell’ipoteca non privava il creditore del proprio diritto di credito, né del diritto di iscrivere una nuova ipoteca e non comportava la nullità del pignoramento..


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