Patrizio Oliva

La pensione di invalidità ha natura di sussidio ed è integralmente impignorabile presso l’INPS. Anche gli arretrati della pensione di invalidità, naturalmente, sono impignorabili, ove ancora da corrispondersi da parte dell’INPS.

Insomma, non è possibile il pignoramento presso l’INPS sia del rateo mensile della pensione di invalidità, né di eventuali somme dovute dall’INPS a titolo di arretrati della pensione di invalidità.

Il rateo di pensione di invalidità e gli arretrati della pensione di invalidità possono essere pignorati per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito in conto corrente ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Il che significa che, una volta confluito in conto corrente, il danaro perde qualsiasi legame con le ragioni per le quali è stato versato su quel conto: il denaro, come si dice, è un bene fungibile per eccellenza. Il codice di procedura civile, definendo impignorabile l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale una volta che la pensione (o indennità di pensione) sia stata accreditata in conto corrente, si preoccupa di assicurare all’invalido il minimo indispensabile alle esigenze di vita, ma non tutela una somma che, sebbene originata da arretrati relativi ad un bene impignorabile (la pensione di invalidità), con l’accredito in conto corrente assume, per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale, la qualità di risparmio e come tale aggredibile dal creditore procedente tramite pignoramento del conto corrente.

Per concludere, una volta che il rateo di pensione di invalidità e gli eventuali arretrati vengono accreditati in conto corrente e lì lasciati, ciò che si salva da un eventuale pignoramento del conto corrente è solo una somma corrispondente al triplo dell’assegno sociale. Tutto il resto può essere pignorato dal creditore procedente.

L’INPS paga solo con bonifico bancario o postale.


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