Carla Benvenuto

Con le cambiali non pagate il creditore, senza l’obbligo di dover passare per il Tribunale, potrebbe precettare il debitore procedendo al pignoramento del conto corrente del debitore, dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi (anche presso il datore di lavoro), dei beni presenti nella residenza o nel domicilio del debitore.

Il pignoramento dello stipendio nella misura del 20% potrebbe essere opposto al giudice delle esecuzioni ma, nel suo caso, senza alcuna speranza di successo: nonostante la quota impegnata per cessione del quinto e prestito delega (il massimo rilevante ai fini del raggiungimento della metà della retribuzione è del 20%) resta disponibile all’azione esecutiva finalizzata al rimborso delle cambiali non pagate un altro 30% della somma percepita, attualmente non impegnata in altri pignoramenti.

Per la tolleranza ai ritardi nel pagamento della cambiale conta esclusivamente la pazienza del creditore.


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