Simone di Saintjust

L’articolo 545 del codice di procedure civile dispone che Le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Possiamo allora concludere che una volta confluita nel conto corrente la pensione mensile erogata dall’INPS possa essere pignorata, da un’azione esecutiva del creditore appena successiva all’accredito, solo per la parte eccedente circa 1500 euro e nella misura massima del 20%.

La ratio del provvedimento di procedura civile, che regola anche il pignoramento della pensione presso l’INPS, prima che venga accreditata in conto corrente, è quella di assicurare ogni mese al pensionato l’importo (minimo vitale) necessario ad assecondare le minime esigenze di vita: il che confliggerebbe non poco con la possibilità del pensionato di potersi disfare dell’intera pensione per donarla al figlio.

La soluzione ideale sarebbe quella di delegare il figlio alla gestione del conto corrente (dove viene depositata la pensione) intestato al pensionato in modo che a fine mese tutta la somma accreditata dall’INPS venga “consumata”.

Nessuno sa chi preleva contante dal bancomat con una carta abilitata e, comunque, fino a prova contraria, la somma prelevata di tanto in tanto dal delegato (anche allo sportello) può essere utilizzata per soddisfare le esigenze di vita del pensionato. Da escludere, invece, bonifici periodici a conti correnti intestati a terzi (anche e soprattutto parenti).

Deve esser chiaro, infatti, che solo l’importo mensile della pensione è parzialmente tutelato dalla legge, ma tutelati dal pignoramento azionato dal creditore procedente non possono essere i risparmi generati con la pensione (e bonificati ad altri) nè gli eventuali accrediti pervenuti in conto corrente (anche arretrati di pensione).

Quindi, per evitare spiacevoli sorprese (conto corrente prosciugato dall’oggi al domani), e sottrarsi all’eventualità di revocatorie per eccessiva prodigalità (una virtù che il debitore non può esercitare) la “grossa cifra” che le verrà accreditata in conto corrente deve essere spesa al più presto.

Consiglio: faccia un viaggio intorno al mondo in compagnia di un paio di belle escort e si dia al gioco …


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