Giovanni Napoletano

Come sappiamo, la voltura è il passaggio del contratto di fornitura da un cliente ad un altro con il medesimo venditore e senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas.

Nell’allegato A alla delibera numero 348/07 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), la voltura è definita, in relazione al singolo punto di prelievo, come la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso.

Quindi, anche nel caso di voltura (come per il subentro) si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio cliente e l’altro sottoscritto dal nuovo utente. Trattandosi di due contratti diversi, è evidente che il nuovo cliente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto: non potrà essere in alcun modo obbligato a pagare l’eventuale debito del precedente utente, debito riferito ad un contratto a cui egli è totalmente estraneo.

Insomma, anche nel caso di voltura del contratto per la fornitura di energia elettrica, trattandosi di cessazione del contratto, nulla sarà dovuto per eventuali morosità imputabili al cliente precedente, pregresse o relazionate al conguaglio.

Resta tuttavia il problema dell’autolettura non effettuata: il gestore della rete su base locale (si tratta di un soggetto diverso dal fornitore di energia elettrica – ad esempio a Roma il gestore della rete di distribuzione di energia elettrica è Areti, mentre il fornitore potrebbe essere Edison, Acea, Enel, ENI eccetera) molto spesso non è in grado di “leggere” il contatore da remoto.

Non essendoci al momento una legge che obblighi comunque il gestore della rete di distribuzione ad effettuare l’autolettura da remoto, si rende allora necessaria un’ispezione presso il cliente: ispezione che, il più delle volte, non va a buon fine perché il dispositivo di conteggio si trova ubicato in un locale non accessibile liberamente.

In tale evenienza, la società fornitrice si trova costretta ad effettuare il conguaglio al vecchio cliente e la fatturazione al nuovo sulla base di consumi stimati. Il nuovo cliente, quindi potrebbe essere chiamato, indipendentemente dalla morosità del vecchio utente, a coprire comunque consumi non effettuati, e viceversa.


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