Nell’archivio della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), segmento carte di credito (archivio CARTER), vengono segnalati e registrati i nominativi dei soggetti a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’uso di carte di credito e di debito (bancomat) a causa di omessi o ritardati rimborsi delle somme impegnate in prelievi o transazioni effettuati con tali strumenti di pagamento.
Ciascuna banca emittente può decidere, nel rispetto delle regole contrattuali, quando revocare la carta a causa di uno o più mancati o ritardati rimborsi. La stessa banca si assume pertanto l’intera responsabilità della segnalazione.
Dunque, se è vero che il direttore abbia potuto decidere se effettuare, o meno, la segnalazione di cui si discute, è men vero che egli possa procedere a cancellarla a propria discrezione.
La registrazione, infatti, permane per 24 mesi dalla data di segnalazione ed ha esclusivamente valore informativo: ciascuna banca o finanziaria emittente può quindi autonomamente decidere se rilasciare o meno una nuova carta di credito ad un soggetto iscritto nella CAI.
Alla Banca d’Italia, che gestisce l’archivio, può essere richiesta la verifica della presenza del proprio nominativo in banca dati, attraverso questo modulo. Si può ad esempio utilizzare questa opzione per assicurasi che, decorsi i due anni dall’iscrizione, il proprio nominativo venga effettivamente cancellato.
All’Autorità per la protezione dei dati personali ci si può appellare nel caso in cui la Banca d’Italia, titolare del trattamento dei dati presenti nell’archivio Carter, non dia riscontro nei termini previsti (al massimo trenta giorni) all’istanza di accesso, ovvero alla verifica richiesta dal soggetto interessato.
Infine, all’Arbitro Bancario Finanziario ci si può rivolgere qualora si ritenga illegittima l’iscrizione in CAI, segmento Carter: naturalmente, sarà possibile coinvolgere l’Arbitro solo nel caso in cui si disponesse di documenti probanti circa l’illegittimità della segnalazione (rimborsi effettuati sempre puntualmente e segnalazione inoltrata per errore dalla banca) e non sulla base di presunte e non dimostrabili interazioni verbali con il direttore di banca che richiamerebbero la diretta responsabilità del funzionario nella vicenda.
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