Tullio Solinas

La violazione di un obbligo tributario comporta, come diretta conseguenza, l’applicazione di una sanzione. L’ordinamento tributario prevede due tipi di sanzioni, amministrative e penali, a seconda che la violazione costituisca, in base alla legge, rispettivamente illecito amministrativo o illecito penale.

Anche la violazione del Codice della strada comporta, come diretta conseguenza, l’applicazione al trasgressore (o al proprietario del veicolo) di una sanzione amministrativa.

Le sanzioni, sia amministrative che penali, hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l’infrazione (principio di personalità): le sanzioni, quindi, non si trasmettono agli eredi.

Il capo primo (Le sanzioni amministrative) della legge 689/1981, all’articolo 7 recita testualmente l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Se non bastasse, l’articolo 8 del decreto legislativo 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) dispone testualmente che L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Quindi, non sono dovute le sanzioni tributarie e le multe per violazione del CdS irrogate al deceduto. Sono dovuti, invece, gli interessi sull’omesso o insufficiente pagamento dei tributi (naturalmente, oltre agli importi) nonché le spese di notifica sostenute dalla Pubblica Amministrazione e dal Concessionario della riscossione.


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