Simone di Saintjust

Il piano del consumatore, che comprende una ipotesi di ristrutturazione del debito, affinché venga omologato dal giudice, non richiede l’approvazione dei creditori (a differenza dell’accordo).

Tuttavia è escluso che il giudice possa costringere un creditore a fornire ulteriore liquidità al debitore già inadempiente: può costringere, questo sì, il creditore ad accettare una soluzione di rimborso del debito anche parziale e in tempi compatibili con le possibilità economiche del debitore riconosciuto incolpevole.

In particolare, l’omologazione del piano del consumatore è subordinata ad un giudizio di esclusione da parte del giudice di due circostanze:

  1. che il consumatore debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
  2. che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La presenza anche di una soltanto di tali circostanze ostative sortisce un effetto paralizzante, imponendo al giudice il diniego dell’omologa.

Si può dire senz’altro che il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso.

Il secondo presupposto, invece, ci dice che il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli si possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio.

Il riferimento soggettivo cui sembra rifarsi la norma è quello di una persona in grado di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume. Si tratta dunque di una figura vicina a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo orizzonti di normalità e buon senso.

Ragionando a contrario, può dirsi senz’altro meritevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

La norma, dunque, per un verso, non assume a modello un soggetto particolarmente avveduto e previdente, né tuttavia pare riferirsi ad un soggetto ingenuo, incapace di orientare le proprie scelte secondo criteri razionali.


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