Purtroppo è assolutamente necessario, per poter presentare istanza in tribunale ai sensi della legga 3/2012 (ed omologare una ipotesi di accordo con i creditori o un piano unilaterale del consumatore) il supporto di un professionista.
Bisogna conoscere a fondo la procedura e convincere il giudice adito che la situazione di sovraindebitamento non è imputabile alla consapevole volontà del debitore il quale deve mostrarsi disponibile a mettere in gioco buona parte delle proprie risorse finanziarie (escluse, naturalmente, quelle necessarie alla sopravvivenza).
Fino a quando non saranno predisposti gli elenchi ufficiali degli organismi abilitati a gestire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, così come previsto dalla legge 3/2012, al debitore, interessato a presentare istanza al Tribunale territorialmente competente, sarà sufficiente individuare un avvocato, un commercialista o un notaio che possa documentare di essere stato nominato, in almeno quattro occasioni, curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari o liquidatore.
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