Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà
Così recita il testo dell’articolo 545 del codice di procedura civile dopo le modifiche apportate dall’articolo 13 del decreto legge 83/2015 in tema di Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.
La stessa legge, con l’articolo 23 (Disposizioni transitorie e finali) stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 13, si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e precisamente a partire dal 27 giugno 2015.
Per le procedure esecutive iniziate entro questa data, il minimo vitale impignorabile, così come stabilito da giurisprudenza consolidata, resta fissato in un importo pari al solo assegno sociale (senza aumento del 50%).
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