Senza entrare nel merito dei motivi per cui ha operato la scelta di far espropriare la casa in cui vive sua suocera, per assecondare tale scelta basterà, forse, ricordare che, per quanto dispone il codice civile (articolo 524 – impugnazione della rinunzia da parte dei creditori) i creditori dei chiamati all’eredità che abbiano rinunciato, possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.
Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui, ma nondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l’eredità in sostituzione del debitore chiamato (e rinunciante).
Ora, focalizziamo l’attenzione sul mutuo ipotecario erogato dalla banca e supponiamo che gli altri chiamati rinuncino all’eredità e sua suocera accetti con beneficio di inventario, diventando, automaticamente, l’unica erede dell’intero 50% del cespite lasciato in eredità dal coniuge defunto.
Una successiva rinuncia all’eredità da parte di sua suocera la porrebbe nella condizione di essere debitrice della banca (in quanto proprietaria del 50% dell’immobile) e al contempo rinunciataria all’eredità rappresentata dal 50% dell’immobile lasciato dal coniuge debitore. Quindi nelle condizioni di applicazione dell’articolo 524 del codice civile (suocera debitrice e rinunciante, banca creditrice).
La banca potrebbe, volendo, diventare proprietaria dell’intero immobile ex codice civile. L’adesione da parte della banca ad una proposta in tal senso formulata da sua suocera dipenderà, naturalmente, dal valore commerciale dell’immobile di cui si discute, dall’entita del debito che l’ipoteca garantisce ai creditori per i quali agisce Equitalia (e che la banca sarebbe chiamata poi a rimborsare) nonché dall’importo del capitale residuo del mutuo erogato dalla stessa banca. La soluzione avrebbe, comunque, il vantaggio di fornire una opzione di espropriazione (e di annullamento del debito) semplice nell’attuazione, economica nei costi e rapida nei tempi.
Non sarebbe di ostacolo la circostanza, da lei riferita, circa l’avvenuta rinuncia all’eredità da parte della suocera: infatti, l’articolo 525 del codice civile (revoca della rinuncia all’eredità) dispone che fino a quando il diritto di accettare l’eredità (decorso il termine decennale, ndr) non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.
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