Lei non è in grado di riferirlo, ma il prestito erogato potrebbe ben essere finalizzato ad acquisire il veicolo, sul quale è imposta l’installazione di un dispositivo di blocco remoto del motore, con patto di riservato dominio. Come sappiamo, la vendita con patto di riservato dominio (ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile) regola l’acquisizione del diritto di proprietà di un bene quando sia condizionato al pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti.
La particolarità di questa tipologia di contratto sta proprio nella possibilità di acquistare un bene mediante pagamento a rate, con la possibilità di godere di esso da subito, ottenendone però la proprietà effettiva solo con il pagamento dell’ultima rata.
In un tale scenario difficile cogliere l’eventuale illegittimità di imposizione dell’installazione del dispositivo sul veicolo che, in effetti, è di proprietà del creditore.
In ogni caso, essendo lei un cattivo pagatore, eventuali clausole in odore di vessatorietà, finalizzate a costituire garanzie di rimborso a favore di chi eroga il prestito, sarebbero difficilmente contestabili in sede di legittimità dopo aver sottoscritto liberamente il contratto, a meno che non si tratti di tassi usurari applicati al finanziamento.
Per quanto attiene, invece, le facilitazioni che il prestito cambializzato consente nell’azione di recupero crediti nei confronti del debitore inadempiente, va detto che, con le cambiali impagate e protestate, il creditore può precettare e pignorare il debitore inadempiente senza alcun bisogno di chiedere un decreto ingiuntivo al giudice.
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