Paolo Rastelli

Per evitare ambiguità va chiarito, innanzitutto, che si parla di condono della cartella esattoriale di importo non superiore ai 300 euro per indicare un debito complessivo iscritto a ruolo, ad opera dello stesso creditore, di importo inferiore o pari ai 300 euro.

In pratica, ad esempio, se il credito iscritto a ruolo dall’Agenzia delle entrate è composto da più posizioni debitorie costituitesi nel tempo, ciascuna di importo non superiore ai 300 euro (per capirci, ad esempio, nel caso di canone RAI non versato per diverse annualità), ma che danno luogo ad una esposizione debitoria complessiva, rispetto ad Agenzia delle entrate, superiore ai 300 euro, il debito non verrà condonato.

Altro requisito per la condonabilità del debito iscritto a ruolo di importo inferiore o pari ai 300 euro è rappresentato dalla circostanza che devono essere trascorsi almeno tre anni dalla emissione della relativa cartella esattoriale, ed in tale periodo Equitalia non deve essere riuscita ad escutere il debitore (inesigibilità della pretesa).

Pertanto, nel caso di importo iscritto a ruolo pari o inferiore ai 300 euro, incluso in una posizione debitoria complessiva corrispondente ad una somma ben maggiore affidata ad Equitalia per la riscossione e di cui il debitore abbia richiesto ed ottenuto dilazione, anche ammesso che tale importo (non superiore ai 300 euro) sia riferito all’unica pretesa di un singolo creditore, viene a mancare il secondo requisito per la condonabilità: la richiesta di rateazione, anche se successivamente decaduta, infatti, caratterizza il debito (anche quello incluso e non superiore ai 300 euro) come ancora esigibile.


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