Annapaola Ferri

La pensione indiretta viene erogata al coniuge del lavoratore deceduto iure proprio e non iure successionis: in altre parole è un diritto del coniuge superstite del lavoratore deceduto (che abbia maturato complessivamente 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso) indipendentemente dalla qualifica di erede.

Il diritto alla pensione indiretta, cioè, non si acquisisce come erede del defunto e non rientra nell’eredità (dunque è fuori luogo l’accenno all’intervenuta accettazione dell’eredità con diritto di inventario – tanto più che se così fosse stato, per assurdo, il coniuge superstite non avrebbe potuto percepire la pensione indiretta da tre anni a questa parte).

Tanto premesso, la pensione di anzianità e quella indiretta costituiscono, insieme, un reddito da pensione e come tale pignorabile nella misura del 20% che eccede il minimo vitale impignorabile (oggi pari a circa 500 euro).

In pratica se i due redditi sommati danno, ad esempio, mille euro, il creditore potrà ottenere dall’INPS una ritenuta alla fonte di circa cento euro (vale a dire il 20% di 500 euro).

Se i due redditi sommati danno, ad esempio, mille e cinquecento euro, il creditore potrà ottenere dall’INPS una ritenuta alla fonte di circa 200 euro (vale a dire il 20% su mille euro).

Se i due redditi sommati danno, ad esempio, duemila euro, il creditore potrà ottenere dall’INPS una ritenuta alla fonte di circa 300 euro (vale a dire il 20% su 1.500 euro).

E così via …

Resta, naturalmente, la possibilità, per il creditore, di azionare il pignoramento del conto corrente.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.