Annapaola Ferri

Le modalità con cui l’ASL ha operato il precedente sequestro dei corrispettivi mensili maturati dal debitore indica, senza ombra di dubbio, che la posizione di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è assimilabile, per quanto riguarda la tipologia della retribuzione, a quella di un lavoratore dipendente, piuttosto che al libero professionista a cui è dovuto un compenso per la propria prestazione (peraltro, il prestito per cessione del quinto può essere concesso solo ai lavoratori dipendenti). Potendo considerare il debitore come libero professionista e non come impiegato, infatti, l’ASL avrebbe dovuto trattenere l’intero, fino a soddisfacimento del credito vantato.

Il rateo di pignoramento del corrispettivo assimilabile allo stipendio di un lavoratore dipendente per debiti di natura ordinaria (somme di denaro dovute a banche, finanziarie, privati che, ad esempio, abbiano ottenuto dal giudice, in qualità di danneggiati, una sentenza di risarcimento a carico del soggetto successivamente esecutato) viene calcolato, invece, proprio sul 20% (al massimo) della retribuzione considerata al netto degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo della (eventuale) cessione del quinto.

L’entità del precedente pignoramento, dunque, non ha interessato il quinto del rimanente dopo la cessione bensì il quinto del rimanente dopo il versamento all’erario di tasse ulteriori per circa 1000 euro al mese.

Per quanto disposto dall’articolo 545 del codice di procedura civile, non possono coesistere più pignoramenti della medesima natura sullo stesso stipendio (o se vogliamo, i pignoramenti coesistenti per debiti della stessa natura non possono superare il quinto della retribuzione mensile): gli altri creditori ordinari, che avessero vittoriosamente proceduto, in via giudiziale, nei confronti del debitore, dovranno attendere che il creditore che li abbia preceduti nell’azione esecutiva venga integralmente soddisfatto nella propria pretesa, prima di poter esigere il 20% che loro spetta.

Non è prudente detenere, seppure all’estero, un conto corrente intestato al debitore: si rischia il pignoramento dell’intera disponibilità (in liquidità e titoli) da parte del creditore che, a conoscenza della circostanza ed in attesa di poter esigere il proprio 20% dallo stipendio del debitore, decidesse di effettuare un piccolo redditizio investimento in una società di recupero crediti operante sul territorio nazionale in cui l’incauto debitore abbia aperto un conto corrente intestato a proprio nome.


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