Ornella De Bellis

A me sembra che la trattenuta provvisoria disposta dal datore di lavoro sia stata applicata nella misura del 10% circa, sullo stipendio considerato al netto degli oneri previdenziali e fiscali ed al lordo delle cessioni del quinto e di eventuali pignoramenti in corso.

Il giudice dovrebbe disporre un pignoramento di 390 euro, ma tutto dipende dalla natura e/o dall’interpretazione che egli darà all’atto che lei genericamente indica come assegno di mantenimento forzoso permanente con decreto del tribunale.

Cercherò di chiarire il concetto, per quanto possibile, nelle righe che seguono.

Come sappiamo l’articolo 8 della legge 898/1970 dispone che il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

L’articolo 156 del codice civile aggiunge che, in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Nei casi in cui il datore di lavoro sia già destinatario di un ordine diretto di pagamento a favore di terzo destinatario di assegno alimentare, in ossequio a ordinanza presidenziale in sede di separazione, non si deve tenere conto, in sede di assegnazione della somma già vincolata. Ad oggi, infatti, non esiste disposizione che equipari il predetto ordine di pagamento diretto ad un precedente pignoramento o cessione volontaria e limiti quindi la pignorabilità dello stipendio.

Sono due gli aspetti che è opportuno mettere in evidenza:

  1. il rischio a cui si espone il soggetto beneficiario dell’assegno di mantenimento (coniuge separato, figlio minorenne o maggiorenne ma economicamente non autosufficienti o coniuge divorziato che sia) qualora, in caso di inadempienza, si limitasse esclusivamente a richiedere al datore di lavoro dell’obbligato un semplice accredito diretto in conto corrente (ex articolo 8 legge 898/1970), senza portare avanti azione esecutiva di pignoramento dello stipendio o, almeno, senza chiedere al Presidente del Tribunale competente di impartire l’ordine al datore di lavoro dell’obbligato di versare una parte dell’assegno di mantenimento direttamente agli aventi diritto (ex articolo 156 codice civile): il beneficiario potrebbe ritrovarsi, un domani, con metà dello stipendio dell’obbligato già impegnato da altri creditori e da cessione del quinto in corso e, pertanto, nella condizione di non poter fruttuosamente ed efficacemente escutere l’obbligato inadempiente (il datore di lavoro, infatti, effettua la ritenuta a favore del beneficiario del mantenimento solo su base volontaria, né della somma assegnata al beneficiario il giudice dell’esecuzione potrà tener conto, per legge, in sede di pignoramento dello stipendio, al fine di lasciare la necessaria capienza ad una eventuale, successiva azione esecutiva promossa dal beneficiario presso il datore di lavoro dell’obbligato).
  2. il rischio a cui si espone il soggetto obbligato inadempiente nel momento in cui il beneficiario si rivolgesse al Presidente del Tribunale per chiedere ed ottenere di impartire l’ordine al datore di lavoro di versare una parte dell’assegno di mantenimento direttamente agli aventi diritto: in caso di creditori che avessero proceduto esecutivamente nei confronti dell’obbligato per debiti di natura diversa (ordinari ed esattoriali, ad esempio) e di cessione del quinto in corso, l’obbligato potrebbe trovarsi con uno stipendio impegnato per più della metà al servizio di crediti alimentari, ordinari, esattoriali e cessione del quinto (in questo caso, infatti, il datore di lavoro è obbligato dall’ordine impartito dal Presidente del Tribunale ad effettuare la ritenuta a favore del beneficiario del mantenimento, ma della somma già effettivamente vincolata non si dovrà necessariamente tener conto in sede di azione esecutiva sullo stipendio se non per motivazioni di giustizia sociale e a discrezione del giudice dell’esecuzione).

Insomma, solo per motivazioni di opportunità e giustizia sociale, il giudice potrebbe limitare la somma assegnabile a seguito di pignoramento, sui cui già sussista ordine di pagamento, nella somma massima della metà dello stipendio: ma, mi sembra evidente, anche sacrificando parte dell’assegno di mantenimento.

La ratio è quella, si possa condividere o meno ha poco importanza, per cui un accordo omologato fra coniugi in via di separazione o divorzio, che preveda una assegno di mantenimento pari o superiore a metà della retribuzione netta dell’obbligato non possa comprimere, oltre misura, i diritti di eventuali creditori dell’obbligato.


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