Annapaola Ferri

Il ragionamento sviluppato nel quesito è logico e corretto: la responsabilità del socio accomandatario è personale e diretta, ma, in virtù del beneficio di escussione, ha carattere sussidiario.

Ciò comporta che il creditore dovrà escutere preventivamente il patrimonio sociale, così come espressamente previsto dall’articolo 2304 del codice civile.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (fra le altre si veda la sentenza 5434/1998 della Suprema Corte di cassazione) ha sancito che la disposizione normativa secondo la quale i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al creditore stesso di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di questi, ovvero poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.

Peraltro, il beneficio di escussione opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società.

In conclusione, l’iscrizione di ipoteca giudiziale è una misura cautelare disposta dal creditore sul bene immobile del debitore in base di un titolo esecutivo. Essa, dunque, non è necessariamente preordinata all’espropriazione (ovvero all’escussione) del bene immobile del socio, azione esecutiva che potrà eventualmente essere avviata solo successivamente ad un infruttuoso tentativo di liquidazione del patrimonio sociale.


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