Simonetta Folliero

Il rifiuto del pagamento di un assegno portato all’incasso in tempo utile puo’ essere constatato con un protesto, che, tuttavia, deve essere effettuato prima che sia spirato il termine di presentazione (articoli 45 e 46 legge assegno).

Molto probabilmente, quindi, il protesto non sarà elevato per i tre assegni senza copertura già presentati all’incasso: il protesto si rivela effettivamente utile al portatore solo in caso di assegno con girate, per poter eventualmente esercitare l’azione di regresso nei confronti di uno dei giranti (quello potenzialmente più escutibile. L’iscrizione al RIP (Registro Informatico dei Protesti) svolge essenzialmente una funzione di pubblicità (negativa per il traente) ma è meno utile al beneficiario/portatore di quanto sia la procedura di iscrizione al CAI (centrale d’Allarme Interbancaria).

Tuttavia, non potrà rallegrarsi per lo scampato pericolo del protesto. Non adempiendo al pagamento tardivo degli assegni, lei verrà iscritta al CAI e vi rimarrà per più di sei mesi, in conseguenza della sua conclamata recidività nell’emettere assegni privi di copertura; il Prefetto provvederà a comminare nei suoi confronti salatissime sanzioni amministrative che, in caso di inadempimento, verranno escusse coattivamente con procedura esattoriale (Equitalia) e a prolungare i tempi di permanenza in CAI; potrà dire addio alla possibilità di emettere assegni (revoca di sistema) per tempi indefiniti.

Il conto corrente potrà chiuderlo indipendentemente dalla vicenda dei protesti e delle iscrizioni in Cai: ma, temo, sarà la banca a rescindere il rapporto di conto corrente con lei.


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