L’articolo 513 del codice di procedura civile dispone, fra l’altro, che l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto (o di cartella esattoriale), può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.
Si tratta della cosiddetta presunzione legale di proprietà, in base alla quale tutti i beni mobili rinvenuti nella residenza del debitore, si presumono di appartenenza del debitore (Cassazione sentenze 7564/1994 e 2553/1986).
In conclusione, non adempiendo alla pretesa di Equitalia, lei rischia il pignoramento dei beni della società e di quelli presenti presso la sua residenza o domicilio.
Comunque, Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria.(articolo 515 del codice di procedura civile).
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