Dunque, a suo tempo l’assicurazione ha rimborsato il creditore che erogò il prestito su cessione del quinto e, adesso, la compagnia pretende il rimborso da parte del debitore che, finalmente, ha ottenuto un nuovo impiego.
Non trattandosi di un pignoramento presso terzi, il nuovo datore di lavoro non è obbligato a farsi carico dell’onere di provvedere all’estinzione del debito con un prelievo mensile dallo stipendio (si tratterebbe, in sostanza, di accordare un prestito delega).
Restano, pertanto, due sole alternative: la prima prevede un accordo diretto fra debitore e creditore, soluzione che difficilmente sarà accettata da quest’ultimo. Anche perché lei non ha le risorse finanziarie per procedere in tal senso, neppure attraverso la richiesta di una nuova cessione del quinto, avendo ottenuto il nuovo impiego da meno di un anno.
Il secondo scenario, il più verosimile, prevede, invece, un’azione giudiziale da parte del creditore, con il pignoramento dello stipendio del debitore presso il datore di lavoro, e il solito aggravio di spese legali.
Personalmente, non credo che questo disguido dei tempi passati possa favorire un eventuale licenziamento, se lei svolge il lavoro assegnatole con serietà e professionalità.
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