Simonetta Folliero

Consigli inutile darne: sarebbe banale suggerirle di coprire gli assegni per evitare la sicura iscrizione nella Centrale Rischi di Allarme Interbancaria (CAI) e l’eventuale protesto, con contestuale iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti (RIP) con permanenza quinquennale.

Per minimizzare i danni, deve innanzitutto chiedere al direttore di non protestare l’assegno. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo se gli assegni sono non trasferibili.

Infatti, secondo l’Arbitro Bancario Finanziario (decisione 4970/15), la segnalazione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) e’ sufficiente a tutelare adeguatamente l’interesse del portatore del titolo emesso con clausola “non trasferibile”, dal momento che l’assenza di obbligati in via di regresso esclude che la mancanza di protesto possa pregiudicare il diritto del portatore del titolo nell’ottenerne il pagamento.

Per altro verso, continua l’ABF nella citata decisione, le segnalazioni in CAI producono effetti coercitivi e disciplinari di identica se non maggiore efficacia rispetto a quelli tipici del protesto perché capaci di fornire a terzi le necessarie informazioni sulla capacita’ solutoria del segnalato e perché idonee a generare la sanzione della revoca di sistema.

In assenza di protesto, potrà in parte rimediare attraverso il pagamento tardivo (maggiorato di una penale del 10% dell’importo facciale e di interessi) da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Eviterà cosi’ la sanzione amministrativa (irrogata dal Prefetto), la revoca di sistema, che consiste nell’ulteriore divieto di emettere assegni per sei mesi, e la segnalazione in CAI.

Insomma, se il direttore della banca non le concede il fido, potrà almeno provare a pagare i due assegni entro 60 giorni dalla loro presentazione allo sportello.


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