Il rateo mensile della pensione maturato e non ancora versato al pensionato deceduto, viene corrisposto al coniuge superstite o, in mancanza di questi, agli eredi e comprende anche la parte di tredicesima maturata fino alla data del decesso e le eventuali somme spettanti e non riscosse dal pensionato.
In base alle norme vigenti sulla successione, in mancanza del coniuge, il rateo e’ corrisposto ai figli viventi al momento della morte del pensionato. In mancanza di coniuge e figli, il rateo va agli altri eredi legittimi.
Le quote di pensione maturate e non riscosse in vita dal pensionato entrano nell’asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune del diritto civile in materia di eredità. Quindi la richiesta di percepire i ratei di pensione maturati e non riscossi dal defunto, da parte di un avente diritto comporta accettazione tacita dell’eredità.
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