Personalmente non vedo come la banca possa avere interesse ad avviare una azione esecutiva con oggetto la casa per via dell’ipoteca che grava su di essa, ma potrebbe farlo in relazione al mobilio. Un contratto di locazione registrato dei beni mobili o un comodato d’uso registrato su casa e mobilio potrebbero aiutare?
Come ribadito in altre occasioni, il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore (pignoramento del mobilio) e’ azione esecutiva assai poco efficace: il creditore vi ricorre quando, nella residenza o nel domicilio del debitore, e’ ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).
Quella in cui vive sua madre, in ogni caso, non può essere classificata come residenza del debitore, dal momento che il debitore risiede abitualmente all’estero, mentre nella casa di proprietà del debitore risiede, come risulterebbe dalle certificazioni anagrafiche, la madre del debitore.
Paradossalmente, il contratto di comodato d’uso non registrato (che, comunque, per essere opposto a terzi dovrebbe avere data certa e dunque avrebbe dovuto essere registrato), stipulato tra figlio debitore e madre, potrebbe far presumere la proprietà in capo al debitore anche degli arredi dell’appartamento concesso in comodato: dunque, meglio non fare alcun riferimento ad esso.
Come titolo che giustifica l’occupazione dell’appartamento da parte di sua madre, invece, può essere richiamato il contratto di contitolarità del mutuo, o, volendo, si può ricorrere alla costituzione di un diritto di abitazione a favore di sua madre (beninteso, con atto notarile e non con scrittura privata).
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