Carla Benvenuto

Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacita’ di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEEU tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni.

Dunque, lo studente fa parte del nucleo dei genitori, anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di due requisiti: residenza fuori dall’unita’ abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprieta’ di un membro della sua famiglia di origine; presenza di una adeguata capacita’ di reddito, pari a 7.212 euro al lordo degli oneri deducibili.

Nel suo caso, dunque, per quanto attiene la DSU/ISEEU il nucleo familiare di riferimento è costituito da lei, studente, e da sua madre. I redditi attribuibili al nucleo familiare di riferimento per lo studente saranno, dunque, i soli redditi della madre affidataria dello studente.


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