Ornella De Bellis

Come noto, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi contiene l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente ad Equitalia, fino a concorrenza del credito per cui si procede nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica (articolo 72 bis dpr 602/1973).

Il pagamento della prima rata del piano di rateazione concesso al debitore esecutato presso terzi, determina l’impossibilita’ di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non sia stato già emesso provvedimento giudiziale di assegnazione dei crediti pignorati (articolo 19, comma 1-quater del dpr 602/1973).

E’ evidente che, una volta fissato il piano di rateazione del debito iscritto a ruolo e pagata la prima rata, un’eventuale versamento ad Equitalia, da parte del terzo pignorato, del credito che il debitore esecutato vanta nei suoi confronti, configurerebbe una duplicazione dell’azione di recupero coattivo.

Pertanto, Equitalia comunicherà al terzo pignorato, nei termini, la liberazione di quanto dovuto al debitore esecutato, oppure non accetterà l’eventuale versamento eseguito dal terzo pignorato.

Tuttavia, qualora le cose, a causa di corto circuiti comunicativi che non possono essere esclusi, dovessero mettersi male per il debitore pignorato presso terzi che ha ottenuto la dilazione del debito iscritto a ruolo e pagato la prima rata, non resterà che adire il giudice delle esecuzioni presso il Tribunale territorialmente competente, con il necessario supporto, però, di un avvocato.

Comunque, una preventiva eventuale verifica della situazione, condotta personalmente dal debitore con i funzionari di Equitalia, non potrebbe che giovare alla composizione bonaria della vicenda.


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