La partecipazione (codice 99) va senz’altro indicata (insieme al codice fiscale del soggetto giuridico di cui si detiene la partecipazione) in quanto l’omissione di tale informazione potrebbe creare problemi in occasione di un eventuale accertamento.
Non ha senso riportare un eventuale valore negativo del patrimonio attribuibile al singolo componente che detiene la partecipazione, dal momento che l’informazione richiesta non è finalizzata ad abbattere il patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare.
Pertanto, nel campo riservato al valore della frazione del patrimonio netto della partecipazione riferita al componente del nucleo familiare (determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU) è sufficiente indicare un valore nullo.
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