Il diritto alla rinegoziazione del finanziamento è circoscritto alla sola categoria dei mutui a tasso variabile per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale.
Nel caso dei mutui a tasso fisso non è ipotizzabile alcun diritto alla rinegoziazione, ma solo la possibilità che – nell’ambito dell’autonomia negoziale – le parti modifichino volontariamente le condizioni contrattuali a suo tempo convenute.
Noi crediamo che, indipendentemente dall’avvenuta iscrizione del mutuatario nella Centrale Rischi dei cattivi pagatori dopo la sottoscrizione del contratto, la banca rifiuterà la rinegoziazione.
La strada maestra, per far fronte ad esigenze come quella da lei prospettata, è rappresentata dalla portabilità o surroga del mutuo: tuttavia, questa soluzione le è preclusa proprio in ragione della sua iscrizione nella lista dei debitori inadempienti.
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