Giuseppe Pennuto

Evidentemente la sanzione amministrativa è inefficace, dal momento che la notifica del verbale è viziata da nullità insanabile, essendo intervenuta a distanza di tre anni dall’accertamento dell’infrazione.

La nullità del verbale di accertamento (atto presupposto all’iscrizione a ruolo) comporta la nullità della cartella esattoriale.

Ciò detto, andrebbe verificato, con accesso agli atti presso l’ufficio comunale preposto alla riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, se non vi siano state precedenti notifiche del verbale di accertamento dell’infrazione, indirizzate al conducente o al proprietario del veicolo, correttamente perfezionate anche per compiuta giacenza.

Qualora, invece, non risultassero agli atti ulteriori documenti destinati al conducente o al proprietario del veicolo coinvolto nella sanzione amministrativa, la cartella esattoriale va impugnata ex articolo 615 del codice di procedura civile: in pratica, come ricorso all’esecuzione relativa a cartella esattoriale originata dall’omesso pagamento di un verbale di multa mai notificato. Occorre tuttavia il supporto di un avvocato, anche se non sussistono termini temporali stringenti di presentazione del ricorso.


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