Marzia Ciunfrini

Evidentemente la cartella esattoriale era originata dall’omesso o insufficiente pagamento di tributi e contributi: il che obbliga il ricorso presso la CTP ed il giudice del lavoro competenti territorialmente.

L’istanza di sospensione cautelare del titolo esecutivo (la cartella esattoriale), se accolta dal giudice, comporta la sospensione di tutte le azioni esecutive a cui l’atto è prodromico, compreso il pignoramento dello stipendio che, appunto si basa sull’inadempimento, nei termini, verso il debito iscritto a ruolo.

Nel suo caso, poteva essere correttamente esperito solo il tentativo di sospensione cautelare del titolo esecutivo (la cartella esattoriale), non dell’azione esecutiva (il pignoramento dello stipendio).


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