Le condizioni previste per il versamento dell’assegno di mantenimento per i figli, fissate nell’accordo di separazione omologato o nella sentenza di separazione giudiziale, vanno rispettate scrupolosamente, anche dopo il raggiungimento della maggiore età dei beneficiari.
Per modificarle, occorre una sentenza che recepisca le nuove condizioni. Il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio, da parte del genitore obbligato, che contravvenga all’accordo omologato o alla sentenza giudiziale di separazione, è come non avvenuto.
Infatti, non esiste un diritto del genitore obbligato al mantenimento a decidere liberamente al compimento dei diciotto anni del figlio di versare l’assegno di mantenimento direttamente allo stesso, piuttosto che al coniuge separato o divorziato. Tale circostanza è ammissibile solo se lo dispone esclusivamente il Giudice, e solo su richiesta del figlio maggiorenne.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.