Annapaola Ferri

Supponiamo che il decesso di Tizio sia avvenuto il 1° gennaio 2016:

– avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate notificato a Tizio nel giugno 2015 cui sia seguita una cartella esattoriale notificata nell’ottobre 2015: l’avviso di accertamento non può essere rinotificato agli eredi e non può da questi essere impugnato. La cartella esattoriale va rinotificata agli eredi che possono impugnarla per vizi propri e non per contestare l’entità della pretesa. Gli eredi devono far fronte all’obbligazione tributaria al netto delle sanzioni e al lordo degli interessi applicati per ritardato pagamento.

– avviso di addebito INPS notificato a Tizio nel giugno 2015 cui sia seguita una cartella esattoriale notificata nell’ottobre 2015: l’avviso di addebito non può essere rinotificato agli eredi e non può da questi essere impugnato. La cartella esattoriale va rinotificata agli eredi che possono impugnarla per vizi propri e non per contestare l’entità della pretesa. Gli eredi devono far fronte all’obbligazione contributiva, alle sanzioni (in quanto si tratta di sanzioni civili e non amministrative) e agli interessi applicati per ritardato pagamento.

– verbale per infrazione al Codice della strada notificato a Tizio nel giugno 2015 cui sia seguita una cartella esattoriale notificata nell’ottobre 2015: non va pagato nulla perché le sanzioni amministrative non sono trasmissibili agli eredi.

– avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate notificato a Tizio nel giugno 2015 cui sia seguita una cartella esattoriale notificata a febbraio 2016: l’avviso di accertamento non può essere impugnato dagli eredi e non va ad essi rinotificato. La cartella esattoriale va rinotificata agli eredi che possono impugnarla, ma solo per vizi propri: gli eredi non possono entrare nel merito della pretesa tributaria. Gli eredi devono far fronte all’obbligazione tributaria al netto delle sanzioni e al lordo degli interessi applicati per ritardato pagamento.

– verbale per infrazione al Codice della strada notificato a Tizio nel giugno 2015 cui sia seguita una cartella esattoriale notificata a febbraio 2016: non va pagato nulla perché le sanzioni amministrative non sono trasmissibili agli eredi.

– avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate notificato a Tizio nel febbraio 2016 cui sia seguita una cartella esattoriale notificata a maggio 2016: l’avviso di accertamento deve essere rinotificato agli eredi che possono impugnarlo anche nel merito. La cartella esattoriale deve essere annullata.


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