Per quel che riguarda l’Agenzia delle entrate, com’è noto, non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Relativamente ai debiti per i quali agisce Equitalia, invece, bisognerebbe respingere la cartella esattoriale indirizzata al de cuius facendo inserire la dizione destinatario defunto nella relata dopo aver esibito un certificato di morte.
Anche l’INPS, pur informata del decesso attraverso il servizio anagrafico del comune di residenza, non conosce gli eredi.
Se ne conclude che quando non c’è stata dichiarazione di successione e quando nessuno degli eredi continua a vivere nell’abitazione del defunto, si rischia che eventuali avvisi di accertamento, cartelle esattoriali ed avvisi di addebito vengano notificati per compiuta giacenza (in assenza del destinatario) e senza alcuna possibilità di impugnazione degli atti nei termini di legge.
Poichè non si tratta di un creditore unico, la soluzione è quella di comunicare formalmente ad Agenzia delle entrate ed all’INPS almeno un nominativo degli eredi.
Invece, presso Equitalia, bisognerà accedere agli atti riguardanti il defunto in qualità di erede, per verificare che, nel transitorio fra il decesso e la comunicazione, non siano state notificate cartelle esattoriali al defunto.
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