Patrizio Oliva

La decadenza per l’azione esecutiva di recupero del credito contributivo vantato dall’INPS nei suoi confronti non credo possa essere correlata alla data di perfezionamento della procedura di patteggiamento della pena per truffa aggravata.

Fossi in lei verificherei, onde evitare facili illusioni, che non le siano già state notificate, per compiuta giacenza, le cartelle esattoriali necessarie al recupero dell’evasione contributiva comunque accertata in epoca precedente al luglio 2015.

La mancata costituzione come parte civile dell’Inps nel processo penale a suo carico significa soltanto che l’istituto previdenziale non procederà a chiederle un risarcimento danni in sede civile per la truffa aggravata subita.

Piuttosto, dovrà aspettarsi ulteriori cartelle esattoriali per il pagamento delle spese di giustizia: il termine di prescrizione delle spese processuali e’ quello ordinario di cui all’articolo 2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, e’ divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo e’ divenuto definitivo.


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