Andrea Ricciardi

L’articolo 86 del dpr 602/73, nella versione in vigore dal primo agosto 2013, stabilisce, che la procedura di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo di proprieta’ del debitore e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attività di impresa o della professione.

Dunque, solo per un fermo amministrativo disposto a partire dall’agosto 2013, il debitore, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, può invocare ad Equitalia l’esenzione dal successivo provvedimento di fermo amministrativo dimostrando che il veicolo e’ strumentale all’attività di impresa o della professione.

Si parla, evidentemente, di attività di impresa o della professione, e restano pertanto escluse le motivazioni fondate sull’uso del veicolo per recarsi sul posto di lavoro laddove viene esplicata prestazione da lavoro dipendente.

Potrà essere impugnato il provvedimento di fermo amministrativo, in un qualsiasi momento successivo alla data di disposizione del provvedimento cautelare, anche in assenza di notifica dell’atto presupposto (il preavviso), così come recentemente sancito dalla sentenza della Corte di cassazione 9797/16.


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