Annapaola Ferri

Il genitore non convivente nel nucleo familiare del figlio minorenne, e non coniugato con l’altro genitore, ai soli fini dell’ottenimento di prestazioni riservate al figlio minorenne (nello specifico accesso alle prestazioni di asilo nido), si considera appartenente al nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorrano altre condizioni (sia coniugato con persona diversa dalla madre del minore, abbia perso la patria potestà, abbia figli in altre unioni).

Pertanto, se il padre naturale non è coniugato con la madre del bambino, non ha altri figli con persona diversa dalla madre del bambino, non è coniugato con persona diversa dalla madre del minore, allora è obbligatorio riportare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (DSU ISEE), finalizzata a fruire dei servizi sociali di asilo nido, anche i redditi ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare del genitore non convivente.

Per escludere il contributo del genitore non convivente fornito al reddito (e al patrimonio) del nucleo familiare del minore, la madre dovrebbe presentare, ai Servizi Educativi e Sociali del Comune in cui risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneità del padre naturale in termini di rapporti affettivi ed economici verso il figlio minore riconosciuto. Occorre, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.

Solo a seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della Polizia Locale, il Dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità, in termini di rapporti affettivi ed economici, fra padre e figlio.


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