Paolo Rastelli

L’articolo 72 ter del dpr 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – Limiti di pignorabilità) parla chiaro: le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Se il debito non venisse soddisfatto con il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, ad esempio per licenziamento o dimissioni volontarie, sul veicolo di sua proprietà Equitalia potrebbe disporre un fermo amministrativo.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.