Giuseppe Pennuto

Le variazioni di indirizzo, ai fini della notifica di una sanzione amministrativa, producono effetto dopo trenta giorni e pertanto, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide solo se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione.

Infatti la normativa (legge 248/06, articolo 37, comma 27) prevede che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica … .

Pertanto, nel caso riportato, sussistono i presupposti per presentare ricorso al giudice di pace ex articolo 615 del codice di procedura civile.

Si tratta di una opposizione all’esecuzione in cui si contesta, ad Equitalia ed al Comune creditore, il diritto di procedere sulla base di un titolo esecutivo illegittimo (la cartella esattoriale) in quanto fondato su un verbale di infrazione al CdS (atto presupposto) mai notificato.

Trattandosi di opposizione all’esecuzione non vi sono termini di decadenza per la presentazione del ricorso, che potrebbe essere avviato anche in coincidenza di un provvedimento di riscossione coattiva posto in essere da Equitalia (ipoteca, fermo amministrativo, pignoramento presso terzi del conto corrente o dello stipendio).

Tuttavia, va aggiunto che per presentare ricorso presso il Giudice di Pace, in funzione di Giudice dell’esecuzione, è necessaria l’assistenza tecnica di un avvocato.


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