Marzia Ciunfrini

In materia di imposte sul reddito, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio, l’articolo 25 del DPR numero 602/1973 prevede che la cartella esattoriale debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo (decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento).

Dunque, nel 2012 deve esserle stata notificata una cartella esattoriale, come lei deduce dall’estratto di ruolo che ha consultato presso Equitalia. La circostanza che lei non abbia ricordo alcuno di una tale notifica dimostra ben poco: la cartella esattoriale può, infatti, essere notificata correttamente anche per compiuta giacenza, in occasione di una temporanea assenza del destinatario, o di altri soggetti legittimati a prendere in consegna l’atto.

Pertanto, va effettuata una doverosa verifica, tramite accesso agli atti, della documentazione relativa all’asserita avvenuta notifica della cartella esattoriale nel 2012.

Se la notifica della cartella esattoriale è stata correttamente perfezionata, la prescrizione del debito interverrà nel 2022, sempre che, nel frattempo (o comunque prima del 2022) non siano stati notificati al debitore comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione (quali avvisi di intimazione al pagamento) oppure siano state poste in essere azioni esecutive, anche con esito infruttuoso.


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