La società concessionaria locale della riscossione, poi fallita, agiva per conto del Comune che ha elevato la contravvenzione, al cui mancato adempimento è seguito al fermo amministrativo del veicolo (disposto a suo tempo dalla concessionaria fallita).
Con l’attestato dell’avvenuto pagamento della cartella esattoriale bisogna allora rivolgersi al Comune, per cui riscuoteva la società fallita, ed esigere l’immediata cancellazione del fermo amministrativo, pena una eventuale citazione per risarcimento danni.
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