Andrea Ricciardi

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. Così recita l’articolo 497 del codice di procedura civile.

Nel caso dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, i 45 giorni decorrono dal giorno del compimento delle relative operazioni svolte dall’ufficiale giudiziario.

Per essere precisi, essendo il pignoramento presso la residenza avvenuto nel lontano 2010, il pignoramento perse efficacia 90 (e non 45) giorni dopo l’intervenuto pignoramento (il termine, nel 2010, era di 90 giorni).

Ecco perché, chiamando la società creditrice, le è stato risposto che hanno diversi avvocati e a loro la sua pratica in archivio non risulta.

Può disporre dei suoi mobili come meglio crede.


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