Giorgio Martini

Per le pretese relative ai debiti contratti dalla madre, di cui si riferisce genericamente, la figlia può tranquillamente disinteressarsi, a meno che la figlia non sia cointestataria o garante del prestito.

Discorso a parte per la TARES, che come noto è la TAssa Rifuti E Servizi, ovvero la tassa dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: soggetti passivi della Tassa sono coloro che occupano o detengono locali, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare.

In altre parole, il Comune può ben chiedere alla figlia e suo padre (soggetti passivi solidalmente obbligati al pagamento della tassa in quanto conviventi nell’unità abitativa servita dalla TARES) il versamento del dovuto. Per la riscossione coattiva del credito, il Comune può rivolgersi indifferentemente ad uno o all’altro dei soggetti solidalmente obbligati: per questo la lettera è indirizzata alla figlia e non al padre.

Quando, e se, la riscossione coattiva nei confronti della figlia si rivelerà infruttuosa, molto probabilmente verrà escusso il genitore.


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