Carla Benvenuto

La decadenza dal beneficio del termine è la facoltà che ha il finanziatore di esigere immediatamente il debito residuo di un prestito in un’unica soluzione, a seguito di specifiche inadempienze contrattuali (ritardi nel pagamento delle rate di rimborso) da parte del debitore,  il quale perde la possibilità di rimborsare il prestito alle scadenze stabilite.

La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La risoluzione del contratto comporta la decadenza del beneficio del termine (DBT) e la contestuale richiesta del rimborso del capitale residuo in un’unica soluzione.

La messa in mora e’ una procedura per intimare formalmente alla controparte (che non rispetta il contratto) un determinato adempimento. Nel caso di ritardi nel pagamento delle rate, la sua notifica implica anche l’applicazione degli interessi moratori.

Per il resto, non trattandosi di argomenti specifici, l’invito è quello di consultare le apposite sezioni del sito.


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