Rosaria Proietti

Il regolamento “Bruxelles I” (numero 44/2001) detta le regole di selezione del giudice competente per le cause transfrontaliere e le procedure di riconoscimento ed esecuzione in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Secondo tale regolamento (sezione 2, articolo 5, comma 2) la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale.

Dunque è evidente che lei potrà rivolgersi ad un tribunale croato per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno di mantenimento dovuto dal genitore per il figlio riconosciuto.

Nell’ultimo decennio, nell’ambito degli ordinamenti giuridici europei, si è assistito ad un accreditarsi di taluni princìpi comuni, che ormai da tempo rappresentano l’inevitabile conseguenza di un’esigenza di sostanziale omogeneità, che involge le più recenti modifiche legislative in materia di diritto di famiglia.

Pur nella diversità dei sistemi giuridici che connotano i vari paesi dell’Unione Europea, l’impegno giurisprudenziale e legislativo è stato incentrato nella ricerca di un equilibrio tra la valorizzazione della libertà di ciascuno, e le doverose esigenze di tutela della parte più debole, ineliminabile espressione del dovere di solidarietà che identifica la relazione genitori figli.

Uno dei principi comuni di cui si è detto riguarda la misura del contributo per il mantenimento dei figli minori, che viene decisa dal giudice adito in ambito comunitario in relazione al caso concreto. Non si tratta di una operazione matematica di divisione del reddito, ma di una quota di questo sulla cui misura è sovrano il libero convincimento del magistrato.

Riteniamo, pertanto, azzardata qualsiasi stima a priori dell’entità dell’assegno di mantenimento cui sicuramente avrà diritto il minore.

Sarà ancora il giudice adito a richiedere al convenuto (il suo ex compagno) la documentazione su cui fondare una decisione che tenga conto anche della sostenibilità economica dell’assegno di mantenimento per il figlio .

Determinato il giudice competente (croato) e ottenuta una decisione favorevole, occorre ancora che questa sia resa esecutiva in Italia. Perché la decisione sia eseguita in Italia bisogna che il giudice croato emetta un decreto di esecutorietà in ambito comunitario.

Dopodiché potranno essere avviati, qualora il genitore obbligato risultasse inadempiente, i procedimenti di riscossione coattiva propri del paese di residenza del debitore, quali ad esempio il ricorso al pignoramento dello stipendio per crediti alimentari dovuti e non versati.

Per rispondere all’ultima domanda dovrebbero essere almeno ipotizzate le motivazioni in base alle quali il suo ex compagno dovrebbe avviare un’azione giudiziale in Italia. Quindi, ci asteniamo.


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