Prima di ogni ulteriore considerazione dovrà contattare gli uffici, preposti alla riscosssione della tassa automobilistica, della Regione in cui risiedeva nel 2010 e chiedere copia della documentazione afferente le notifiche a lei indirizzate relativamente alla tassa in questione.
Com’è ormai noto a tutti, l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. Cosi’ dispone l’articolo 5 del decreto legge 953/1982.
La Corte di cassazione (sentenza 316/14) ha altresi’ ritenuto che la semplice iscrizione a ruolo del debito non interrompe i termini di prescrizione, mentre l’eventuale notifica al debitore (entro il triennio successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della tassa automobilistica) di un avviso di accertamento non immediatamente esecutivo a cura degli uffici regionali preposti alla riscossione, comporta necessariamente che la successiva notifica della cartella esattoriale debba essere perfezionata (in coerenza con quanto disposto dalla lettera c, articolo 25, del dpr 602/73) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo (ovvero decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell’accertamento non immediatamente esecutivo senza che il debitore abbia provveduto all’impugnazione dell’atto o al pagamento del bollo auto).
Tuttavia, l’eventuale intervenuta prescrizione della tassa non è automatica, ma va eccepita innanzi al giudice tributario tramite impugnazione della cartella esattoriale.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.