Annapaola Ferri

Solo il primo creditore procedente, per una stessa tipologia di debito, ha il diritto ad ottenere direttamente dal datore di lavoro una quota della retribuzione mensile netta del lavoratore debitore.

Il secondo creditore procedente, per la stessa tipologia di debito, deve attendere il rimborso del creditore che lo ha preceduto nell’avviare l’azione esecutiva di pignoramento presso terzi, prima di poter accedere al prelievo sulla retribuzione mensile netta del lavoratore debitore.

Ricordiamo che esistono tre tipologie di credito: ordinario (prestiti con banche, finanziarie e privati), esattoriale (per il quale agisce Equitalia o una concessionaria locale della PA) alimentare (verso parenti e affini in stato di indigenza, o verso il coniuge separato e i figli).

E’ evidente, da quanto esposto, che sulla stessa retribuzione mensile netta del debitore inadempiente, lavoratore dipendente, possono insistere, contemporaneamente, al massimo, tre pignoramenti: uno per crediti alimentari, uno per crediti esattoriali, uno per crediti ordinari. Tutti e tre i pignoramenti contemporanei, tuttavia, non possono, insieme, superare il 50% dello stipendio netto.


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