Annapaola Ferri

Se il reddito assimilato da lei percepito è riconducibile ad un assegno di mantenimento fissato giudizialmente, e dunque rappresenta un credito alimentare da lei vantato, difficilmente sarà possibile effettuare su di esso un pignoramento presso terzi (presso il soggetto che eroga l’assegno): i crediti alimentari, infatti, possono essere pignorati solo per soddisfare debiti alimentari (e non per rimborsare lo Stato delle eventuali tasse non pagate dal contribuente).

Comunque, tralasciando la natura di questo reddito assimilato (visto che lei non fornisce ulteriori info) va detto che, trattandosi di un debito erariale, nella peggiore delle ipotesi, Equitalia potrà pignorare solo un decimo (10%) del reddito assimilato da lei percepito, e non un quinto (20%).

Inoltre, il pignoramento del decimo inciderebbe solo sulla parte dell’assegno eccedente il minimo vitale (circa 500 euro). In pratica, su un reddito di 1.500 euro, verrebbe al massimo prelevata alla fonte una somma di 100 euro.

Altre considerazioni legate alla ripartizione delle somme in sentenza (750 euro riservate al canone di locazione) e al figlio maggiorenne a carico, non sono rilevanti per il giudice, essendo già scontate nel concetto di minimo vitale.


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